L’attività turistica è stata segnata da una crescita esponenziale a partire dal periodo del secondo dopoguerra. Da fenomeno ristretto ed elitario del tardo Ottocento e degli inizi del Novecento, in quanto appannaggio esclusivo dell’aristocrazia e dell’alta borghesia del tempo, il turismo diviene, a seguito del boom economico, un fenomeno di più ampio respiro, espressione di un rinnovato tessuto socio-economico che inizia a coinvolgere crescenti flussi di persone interessati al viaggio inteso quale occasione di svago, conoscenza e arricchimento culturale. Il rapido sviluppo economico, l’aumento del reddito medio individuale, l’innalzamento del livello di alfabetizzazione, unitamente al crescente sviluppo del settore dei trasporti, contribuiscono così alla nascita del fenomeno del c.d. turismo di massa. L’evoluzione del fenomeno generò anche un radicale mutamento delle esigenze del turista-consumatore. Non bastava più organizzare il solo trasporto: era necessario soddisfare gli ulteriori bisogni del turista quali il vitto e l’alloggio. Proprio per soddisfare la crescente domanda turistica, compare sul mercato la figura professionale dell’operatore turistico (tour operator) che si fa interprete dei desideri del cliente e, per suo conto, sviluppa, assembla e vende i pacchetti turistici. Il pacchetto turistico rappresenta, dunque, un’unica offerta di servizi che, sebbene tra loro individualmente oggetto di potenziali singole contrattazioni, costituiscono uno strumento economico-giuridico di soddisfazione delle esigenze del viaggiatore (ROMEO). Nel pacchetto turistico vengono, infatti, individuati in maniera specifica tutti i servizi di cui il turista può usufruire durante il viaggio. I viaggi vengono, dunque, progettati in modo standardizzato mediante la predisposizione di schemi contrattuali predefiniti e rigidi che il turista, acquirente del pacchetto, accetta nella sua interezza. I vantaggi collegati alla diffusione dei pacchetti turistici erano legati principalmente a due fattori: da un lato, permettevano all’organizzatore del viaggio di ottenere più servizi ad un costo basso, aumentando così le vendite dei viaggi organizzati; dall’altro, il turista-consumatore poteva usufruire di vari servizi ad un costo competitivo. Dal punto di vista giuridico, tale fenomeno non fu senza conseguenze. Emerse, sin da subito, l’esigenza di fornire una qualificazione giuridica del contratto di viaggio organizzato, stante la sua natura composita dovuta all’assemblaggio di singole prestazioni contrattuali, nonché la necessità di tutelare il turista-consumatore, quale contraente debole del contratto di viaggio, predisposto in modo standardizzato ed unilaterale da parte dell’organizzatore. È evidente che il turista, usufruendo di una pluralità di prestazioni, era maggiormente esposto al rischio di inadempimento contrattuale. All’interno di questa cornice si colloca il primo corpus normativo del settore: la Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), approvata a Bruxelles il 23 aprile 1970, ratificata dall’Italia con la l. 27 dicembre 1977, n. 1084 entrata in vigore il 4 ottobre 1979. La CCV rappresenta dunque “la prima fonte legislativa che regola, sotto il profilo privatistico, il contratto di viaggio così come emergeva nella prassi in concreto adottata dagli operatori turistici” (ROMEO). Fino a quel momento, invece, il contratto di viaggio risultava una fattispecie atipica cui si applicava la disciplina del trasporto di persone (LIPARI). In base all’art. 1 della CCV, contratto di viaggio è sia il contratto di organizzazione di viaggio sia il contratto di intermediazione. Per contratto di organizzazione di viaggio si intende “qualunque contratto tramite il quale una persona si impegna a suo nome a procurare ad un’altra per mezzo di un prezzo globale, un insieme di prestazioni comprendenti il trasporto, il soggiorno separato dal trasporto o qualunque altro servizio che ad essi si riferisca” (art. 1, comma 2, CCV). In tale prospettiva, il contratto di organizzazione rappresenta un appalto di servizi, in quanto ha ad oggetto l’assemblaggio di una pluralità di servizi predisposti dal tour operator in favore del cliente. Per contratto di intermediazione di viaggio, invece, deve intendersi “qualunque contratto tramite il quale una persona si impegna a procurare ad un’altra, per mezzo di un prezzo, sia un contratto di organizzazione di viaggio, sia uno o dei servizi separati che permettono di effettuare un viaggio o un soggiorno qualsiasi. Non sono considerati come contratti di intermediario di viaggio le operazioni interline o altre operazioni simili fra vettori” (art. 1, comma 3, CCV). Sulla scorta di tale definizione, il contratto di intermediazione va identificato con il contratto di mandato in quanto può avere ad oggetto sia il contratto di viaggio, inteso nella sua interezza, sia la vendita di singoli servizi da parte delle agenzie di viaggio e turismo (SANTAGATA). Pur rappresentando il primo supporto normativo alla materia, la CCV ha avuto una scarsa incisività dal punto di vista pratico, in quanto soltanto due paesi avevano aderito alla Convenzione: il Belgio e l’Italia. CAPITOLO VIII – I CONTRATTI DEL TURISMO ORGANIZZATO 177 Ulteriore elemento di criticità era rappresentato dall’incertezza dell’applicabilità della Convenzione anche ai viaggi interni al territorio nazionale e non solo a quelli internazionali. In particolare, l’Italia, all’atto di deposito della ratifica, “ha utilizzato la riserva prevista dall’art. 40 n. 1 lett. a) del testo, secondo cui la sua applicazione viene limitata ai soli contratti di viaggio internazionali” (LIPARI), escludendo, così, tutti i viaggi effettuati all’interno del territorio nazionale. La lacuna normativa creatasi necessitava di un nuovo intervento legislativo per essere colmata. A distanza di oltre un ventennio, viene così approvata, a livello comunitario, la direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti “tutto compreso”. L’obiettivo principale prefissato dalla direttiva comunitaria si desume dall’art. 1: “La presente direttiva ha lo scopo di ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i viaggi, le vacanze e i giri turistici “tutto compreso” venduti o offerti in vendita nel territorio della Comunità”. La direttiva traccia, dunque, il solco entro il quale le singole leggi nazionali di recepimento avrebbero dovuto essere collocate, in un’ottica di armonizzazione legislativa nazionale e comunitaria. Rispetto alla CCV, la direttiva non pone alcuna distinzione tra viaggi nazionali e internazionali, colmando in tal modo la lacuna legislativa presente sino a quel momento. Infatti, potendo applicarsi ai viaggi, alle vacanze e ai giri turistici “tutto compreso”, venduti ed offerti in vendita in tutto il territorio comunitario, la direttiva amplia il raggio di applicazione della normativa rispetto a quanto precedentemente previsto. Inoltre, definisce il concetto di servizio “tutto compreso” dato dalla combinazione di almeno due prestazioni (ad es. trasporto e alloggio) da svolgersi in un lasso di tempo superiore alle 24 ore, o comprendenti almeno una notte. Ulteriore obiettivo della nuova normativa è la tutela rafforzata del turistaconsumatore, sempre più esposto ai rischi di inadempimento contrattuale derivanti dalle complesse organizzazioni dei viaggi tutto compreso. Con questo intento, appariva necessario fornire una definizione più puntuale e articolata della figura del turista-consumatore. Egli non era più identificato con il solo soggetto fruitore del viaggio, in base a quanto previsto dalla CCV, ma diviene il soggetto che “acquista o si impegna ad acquistare servizi tutto compreso (“il contraente principale”), o qualsiasi persona per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare servizi tutto compreso (“gli altri beneficiari”), o qualsiasi persona cui il contraente principale o uno degli altri beneficiari, cede i servizi tutto compreso (“il cessionario”)” (art. 2, direttiva 90/314/CEE). Ciò consente di estendere l’applicazione della disciplina – e della relativa tutela – anche al caso in cui il contraente principale non si identifichi con colui che in concreto usufruisce dei servizi offerti (LIPARI). Il rafforzamento della tutela lo si desume anche dal più pregnante obbligo informativo incombente sull’organizzatore e/o venditore del viaggio, tant’è che la direttiva indica in maniera dettagliata tutte le informazioni necessarie da comunicare al turista-consumatore. Anche la previsione della forma scritta del contratto di viaggio organizzato contribuisce a tutelare maggiormente il turista riducendo il rischio di possibili dubbi interpretativi sugli accordi contrattuali assunti. In Italia, il recepimento della direttiva 90/314/CEE mediante il d.lgs. 17 marzo 1995, n. 111 non ha comportato l’abrogazione della l. 1084/1977 di ratifica della Convenzione di Bruxelles, per espressa previsione della legge delega n. 146/1994, secondo cui, nel settore disciplinato, bisognava tener conto di tutte le norme della CCV che risultavano più favorevoli per il turista (MORANDI). Di conseguenza, l’Italia fu l’unico Stato membro in cui rimase in vigore la CCV, anche a seguito del recepimento della nuova direttiva comunitaria. Le disposizioni di cui al d.lgs. 17 marzo 1995, n. 111 sono state successivamente trasposte all’interno del Codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206), che ha assunto un ruolo di spicco nel panorama legislativo italiano. Il nostro sistema giuridico, fino a quel momento, risultava lacunoso in tema di diritto dei consumatori e necessitava di un adeguamento al mutato sistema sociale europeo, che poneva in primo piano la figura del consumatore, nella sua accezione più generica. Mentre in diversi paesi europei, quali la Francia e la Spagna, esistevano già delle disposizioni legislative a tutela dei diritti dei consumatori, l’Italia risultava un passo indietro rispetto al resto d’Europa. Per tale motivo, l’entrata in vigore del Codice del consumo fu accolta con entusiasmo dagli operatori del settore in quanto rappresentava quel corpus normativo di riordino e riorganizzazione del diritto dei consumatori, che sino a quel momento si presentava frammentato e disorganico (BUFFONE, DE GIOVANNI, NATALI). Nel Codice del consumo, agli artt. 82-100, trovava la sua allocazione anche la disciplina dei servizi turistici, in quanto oramai considerati dei beni di consumo a tutti gli effetti. Tuttavia, l’evoluzione del turismo comporta anche l’evoluzione dei concetti legati a tale fenomeno. Il viaggio diviene un’esperienza di vita unica e irripetibile che consegna al viaggiatore sensazioni, ricordi, emozioni. Dunque, il viaggiatore non può essere più considerato solo come mero “consumatore di pacchetti turistici”, in base alla definizione fornita dal Codice del consumo. Tant’è che con l’avvento del Codice del turismo (d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79), viene mutata la definizione: il “consumatore di pacchetti turistici” diviene “turista”. La nuova definizione pone l’accento sulla differente forza contrattuale che intercorre tra il professionista del settore turistico e il turista, che rappresenta il contraente debole del rapporto. In un’ottica di maggior tutela della parte debole contrattuale, nel Codice del turismo si assiste, infatti, all’ampliamento del campo di applicazione della normativa. Si passa dalla tutela del viaggio di durata minima di 24 ore (dir. comunitaria 90/314/CEE) alla tutela del viaggio senza alcun limite o parametro temporale, potendo così rientrare un più ampio ventaglio di situazioni tutelabili. Non solo. La tutela è garantita anche nel caso in cui il turista si sia rivolto ad un operatore del settore sfornito di autorizzazione all’esercizio dell’attività. L’estensione della tutela anche a questi casi era già presente nel Codice del consumo ed è stata nuovamente confermata nel Codice del turismo che riesce a garantire quella organicità di cui necessitava il settore a seguito dell’evoluzione legislativa nazionale e comunitaria, abrogando la l. 27 dicembre 1977, n. 1084 di recepimento della CCV, non più in linea con i tempi. Altro intervento legislativo recente e di notevole importanza è rappresentato dal d.lgs. 21 maggio 2018, n. 62, con cui è stata recepita la direttiva comunitaria 2015/2302/UE. Il nuovo assetto normativo tiene conto della pregnante influenza del settore tecnologico su quello turistico. Le vendite di viaggi online sono, difatti, in costante crescita e il successo di tale fenomeno è dato soprattutto dalla possibilità di scegliere fra varie proposte turistiche semplicemente collegandosi ad internet. Pur essendo vero che il mondo del web ha comportato dei vantaggi, sia per gli operatori del settore, la cui visibilità è aumentata, sia per il turista che con un semplice click può accedere ad un numero smisurato di opzioni, non può però essere sottaciuto che le insidie nel mondo informatico siano molteplici, basti pensare ai tanti casi di truffe online. Pertanto, il settore turistico necessitava nuovamente di un intervento normativo che potesse tener conto del nuovo scenario creatosi. Tra le principali novità introdotte dal d.lgs. 21 maggio 2018, n. 62 compare la nuova definizione di pacchetto turistico che comprende i contratti online, i pacchetti “su misura” e i pacchetti “dinamici”. Viene riconosciuta una maggiore tutela del viaggiatore, come ad esempio: con l’aumento dei termini di prescrizione; con la variazione del prezzo del pacchetto, che non può superare il limite soglia dell’8%, rispetto al 10% della precedente normativa. Sono anche previste delle forme obbligatorie di assicurazione per gli operatori turistici, sì da poter garantire il viaggiatore anche in caso di loro insolvenza o fallimento. Completamente nuovo è, poi, l’obbligo di inserire nel contratto le informazioni relative alle procedure di trattamento dei reclami e ai meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR – Alternative Dispute Resolution). Queste sono solo alcune delle novità introdotte dalla nuova disciplina. Atteso che il fenomeno turistico è in costante evoluzione, anche la legislazione nazionale e comunitaria possono considerarsi in costante divenire.

I contratti del turismo organizzato / Apicella, Domenico; Capelli, Melissa; Cavaliere, Stefania; Crisci, Stefano; Leone, Carmela; Marini, Renato; Prada, Fiorenza; Rossi, Piercarlo. - (2019), pp. 175-207.

I contratti del turismo organizzato

Stefania Cavaliere;Stefano Crisci;
2019

Abstract

L’attività turistica è stata segnata da una crescita esponenziale a partire dal periodo del secondo dopoguerra. Da fenomeno ristretto ed elitario del tardo Ottocento e degli inizi del Novecento, in quanto appannaggio esclusivo dell’aristocrazia e dell’alta borghesia del tempo, il turismo diviene, a seguito del boom economico, un fenomeno di più ampio respiro, espressione di un rinnovato tessuto socio-economico che inizia a coinvolgere crescenti flussi di persone interessati al viaggio inteso quale occasione di svago, conoscenza e arricchimento culturale. Il rapido sviluppo economico, l’aumento del reddito medio individuale, l’innalzamento del livello di alfabetizzazione, unitamente al crescente sviluppo del settore dei trasporti, contribuiscono così alla nascita del fenomeno del c.d. turismo di massa. L’evoluzione del fenomeno generò anche un radicale mutamento delle esigenze del turista-consumatore. Non bastava più organizzare il solo trasporto: era necessario soddisfare gli ulteriori bisogni del turista quali il vitto e l’alloggio. Proprio per soddisfare la crescente domanda turistica, compare sul mercato la figura professionale dell’operatore turistico (tour operator) che si fa interprete dei desideri del cliente e, per suo conto, sviluppa, assembla e vende i pacchetti turistici. Il pacchetto turistico rappresenta, dunque, un’unica offerta di servizi che, sebbene tra loro individualmente oggetto di potenziali singole contrattazioni, costituiscono uno strumento economico-giuridico di soddisfazione delle esigenze del viaggiatore (ROMEO). Nel pacchetto turistico vengono, infatti, individuati in maniera specifica tutti i servizi di cui il turista può usufruire durante il viaggio. I viaggi vengono, dunque, progettati in modo standardizzato mediante la predisposizione di schemi contrattuali predefiniti e rigidi che il turista, acquirente del pacchetto, accetta nella sua interezza. I vantaggi collegati alla diffusione dei pacchetti turistici erano legati principalmente a due fattori: da un lato, permettevano all’organizzatore del viaggio di ottenere più servizi ad un costo basso, aumentando così le vendite dei viaggi organizzati; dall’altro, il turista-consumatore poteva usufruire di vari servizi ad un costo competitivo. Dal punto di vista giuridico, tale fenomeno non fu senza conseguenze. Emerse, sin da subito, l’esigenza di fornire una qualificazione giuridica del contratto di viaggio organizzato, stante la sua natura composita dovuta all’assemblaggio di singole prestazioni contrattuali, nonché la necessità di tutelare il turista-consumatore, quale contraente debole del contratto di viaggio, predisposto in modo standardizzato ed unilaterale da parte dell’organizzatore. È evidente che il turista, usufruendo di una pluralità di prestazioni, era maggiormente esposto al rischio di inadempimento contrattuale. All’interno di questa cornice si colloca il primo corpus normativo del settore: la Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), approvata a Bruxelles il 23 aprile 1970, ratificata dall’Italia con la l. 27 dicembre 1977, n. 1084 entrata in vigore il 4 ottobre 1979. La CCV rappresenta dunque “la prima fonte legislativa che regola, sotto il profilo privatistico, il contratto di viaggio così come emergeva nella prassi in concreto adottata dagli operatori turistici” (ROMEO). Fino a quel momento, invece, il contratto di viaggio risultava una fattispecie atipica cui si applicava la disciplina del trasporto di persone (LIPARI). In base all’art. 1 della CCV, contratto di viaggio è sia il contratto di organizzazione di viaggio sia il contratto di intermediazione. Per contratto di organizzazione di viaggio si intende “qualunque contratto tramite il quale una persona si impegna a suo nome a procurare ad un’altra per mezzo di un prezzo globale, un insieme di prestazioni comprendenti il trasporto, il soggiorno separato dal trasporto o qualunque altro servizio che ad essi si riferisca” (art. 1, comma 2, CCV). In tale prospettiva, il contratto di organizzazione rappresenta un appalto di servizi, in quanto ha ad oggetto l’assemblaggio di una pluralità di servizi predisposti dal tour operator in favore del cliente. Per contratto di intermediazione di viaggio, invece, deve intendersi “qualunque contratto tramite il quale una persona si impegna a procurare ad un’altra, per mezzo di un prezzo, sia un contratto di organizzazione di viaggio, sia uno o dei servizi separati che permettono di effettuare un viaggio o un soggiorno qualsiasi. Non sono considerati come contratti di intermediario di viaggio le operazioni interline o altre operazioni simili fra vettori” (art. 1, comma 3, CCV). Sulla scorta di tale definizione, il contratto di intermediazione va identificato con il contratto di mandato in quanto può avere ad oggetto sia il contratto di viaggio, inteso nella sua interezza, sia la vendita di singoli servizi da parte delle agenzie di viaggio e turismo (SANTAGATA). Pur rappresentando il primo supporto normativo alla materia, la CCV ha avuto una scarsa incisività dal punto di vista pratico, in quanto soltanto due paesi avevano aderito alla Convenzione: il Belgio e l’Italia. CAPITOLO VIII – I CONTRATTI DEL TURISMO ORGANIZZATO 177 Ulteriore elemento di criticità era rappresentato dall’incertezza dell’applicabilità della Convenzione anche ai viaggi interni al territorio nazionale e non solo a quelli internazionali. In particolare, l’Italia, all’atto di deposito della ratifica, “ha utilizzato la riserva prevista dall’art. 40 n. 1 lett. a) del testo, secondo cui la sua applicazione viene limitata ai soli contratti di viaggio internazionali” (LIPARI), escludendo, così, tutti i viaggi effettuati all’interno del territorio nazionale. La lacuna normativa creatasi necessitava di un nuovo intervento legislativo per essere colmata. A distanza di oltre un ventennio, viene così approvata, a livello comunitario, la direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti “tutto compreso”. L’obiettivo principale prefissato dalla direttiva comunitaria si desume dall’art. 1: “La presente direttiva ha lo scopo di ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i viaggi, le vacanze e i giri turistici “tutto compreso” venduti o offerti in vendita nel territorio della Comunità”. La direttiva traccia, dunque, il solco entro il quale le singole leggi nazionali di recepimento avrebbero dovuto essere collocate, in un’ottica di armonizzazione legislativa nazionale e comunitaria. Rispetto alla CCV, la direttiva non pone alcuna distinzione tra viaggi nazionali e internazionali, colmando in tal modo la lacuna legislativa presente sino a quel momento. Infatti, potendo applicarsi ai viaggi, alle vacanze e ai giri turistici “tutto compreso”, venduti ed offerti in vendita in tutto il territorio comunitario, la direttiva amplia il raggio di applicazione della normativa rispetto a quanto precedentemente previsto. Inoltre, definisce il concetto di servizio “tutto compreso” dato dalla combinazione di almeno due prestazioni (ad es. trasporto e alloggio) da svolgersi in un lasso di tempo superiore alle 24 ore, o comprendenti almeno una notte. Ulteriore obiettivo della nuova normativa è la tutela rafforzata del turistaconsumatore, sempre più esposto ai rischi di inadempimento contrattuale derivanti dalle complesse organizzazioni dei viaggi tutto compreso. Con questo intento, appariva necessario fornire una definizione più puntuale e articolata della figura del turista-consumatore. Egli non era più identificato con il solo soggetto fruitore del viaggio, in base a quanto previsto dalla CCV, ma diviene il soggetto che “acquista o si impegna ad acquistare servizi tutto compreso (“il contraente principale”), o qualsiasi persona per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare servizi tutto compreso (“gli altri beneficiari”), o qualsiasi persona cui il contraente principale o uno degli altri beneficiari, cede i servizi tutto compreso (“il cessionario”)” (art. 2, direttiva 90/314/CEE). Ciò consente di estendere l’applicazione della disciplina – e della relativa tutela – anche al caso in cui il contraente principale non si identifichi con colui che in concreto usufruisce dei servizi offerti (LIPARI). Il rafforzamento della tutela lo si desume anche dal più pregnante obbligo informativo incombente sull’organizzatore e/o venditore del viaggio, tant’è che la direttiva indica in maniera dettagliata tutte le informazioni necessarie da comunicare al turista-consumatore. Anche la previsione della forma scritta del contratto di viaggio organizzato contribuisce a tutelare maggiormente il turista riducendo il rischio di possibili dubbi interpretativi sugli accordi contrattuali assunti. In Italia, il recepimento della direttiva 90/314/CEE mediante il d.lgs. 17 marzo 1995, n. 111 non ha comportato l’abrogazione della l. 1084/1977 di ratifica della Convenzione di Bruxelles, per espressa previsione della legge delega n. 146/1994, secondo cui, nel settore disciplinato, bisognava tener conto di tutte le norme della CCV che risultavano più favorevoli per il turista (MORANDI). Di conseguenza, l’Italia fu l’unico Stato membro in cui rimase in vigore la CCV, anche a seguito del recepimento della nuova direttiva comunitaria. Le disposizioni di cui al d.lgs. 17 marzo 1995, n. 111 sono state successivamente trasposte all’interno del Codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206), che ha assunto un ruolo di spicco nel panorama legislativo italiano. Il nostro sistema giuridico, fino a quel momento, risultava lacunoso in tema di diritto dei consumatori e necessitava di un adeguamento al mutato sistema sociale europeo, che poneva in primo piano la figura del consumatore, nella sua accezione più generica. Mentre in diversi paesi europei, quali la Francia e la Spagna, esistevano già delle disposizioni legislative a tutela dei diritti dei consumatori, l’Italia risultava un passo indietro rispetto al resto d’Europa. Per tale motivo, l’entrata in vigore del Codice del consumo fu accolta con entusiasmo dagli operatori del settore in quanto rappresentava quel corpus normativo di riordino e riorganizzazione del diritto dei consumatori, che sino a quel momento si presentava frammentato e disorganico (BUFFONE, DE GIOVANNI, NATALI). Nel Codice del consumo, agli artt. 82-100, trovava la sua allocazione anche la disciplina dei servizi turistici, in quanto oramai considerati dei beni di consumo a tutti gli effetti. Tuttavia, l’evoluzione del turismo comporta anche l’evoluzione dei concetti legati a tale fenomeno. Il viaggio diviene un’esperienza di vita unica e irripetibile che consegna al viaggiatore sensazioni, ricordi, emozioni. Dunque, il viaggiatore non può essere più considerato solo come mero “consumatore di pacchetti turistici”, in base alla definizione fornita dal Codice del consumo. Tant’è che con l’avvento del Codice del turismo (d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79), viene mutata la definizione: il “consumatore di pacchetti turistici” diviene “turista”. La nuova definizione pone l’accento sulla differente forza contrattuale che intercorre tra il professionista del settore turistico e il turista, che rappresenta il contraente debole del rapporto. In un’ottica di maggior tutela della parte debole contrattuale, nel Codice del turismo si assiste, infatti, all’ampliamento del campo di applicazione della normativa. Si passa dalla tutela del viaggio di durata minima di 24 ore (dir. comunitaria 90/314/CEE) alla tutela del viaggio senza alcun limite o parametro temporale, potendo così rientrare un più ampio ventaglio di situazioni tutelabili. Non solo. La tutela è garantita anche nel caso in cui il turista si sia rivolto ad un operatore del settore sfornito di autorizzazione all’esercizio dell’attività. L’estensione della tutela anche a questi casi era già presente nel Codice del consumo ed è stata nuovamente confermata nel Codice del turismo che riesce a garantire quella organicità di cui necessitava il settore a seguito dell’evoluzione legislativa nazionale e comunitaria, abrogando la l. 27 dicembre 1977, n. 1084 di recepimento della CCV, non più in linea con i tempi. Altro intervento legislativo recente e di notevole importanza è rappresentato dal d.lgs. 21 maggio 2018, n. 62, con cui è stata recepita la direttiva comunitaria 2015/2302/UE. Il nuovo assetto normativo tiene conto della pregnante influenza del settore tecnologico su quello turistico. Le vendite di viaggi online sono, difatti, in costante crescita e il successo di tale fenomeno è dato soprattutto dalla possibilità di scegliere fra varie proposte turistiche semplicemente collegandosi ad internet. Pur essendo vero che il mondo del web ha comportato dei vantaggi, sia per gli operatori del settore, la cui visibilità è aumentata, sia per il turista che con un semplice click può accedere ad un numero smisurato di opzioni, non può però essere sottaciuto che le insidie nel mondo informatico siano molteplici, basti pensare ai tanti casi di truffe online. Pertanto, il settore turistico necessitava nuovamente di un intervento normativo che potesse tener conto del nuovo scenario creatosi. Tra le principali novità introdotte dal d.lgs. 21 maggio 2018, n. 62 compare la nuova definizione di pacchetto turistico che comprende i contratti online, i pacchetti “su misura” e i pacchetti “dinamici”. Viene riconosciuta una maggiore tutela del viaggiatore, come ad esempio: con l’aumento dei termini di prescrizione; con la variazione del prezzo del pacchetto, che non può superare il limite soglia dell’8%, rispetto al 10% della precedente normativa. Sono anche previste delle forme obbligatorie di assicurazione per gli operatori turistici, sì da poter garantire il viaggiatore anche in caso di loro insolvenza o fallimento. Completamente nuovo è, poi, l’obbligo di inserire nel contratto le informazioni relative alle procedure di trattamento dei reclami e ai meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR – Alternative Dispute Resolution). Queste sono solo alcune delle novità introdotte dalla nuova disciplina. Atteso che il fenomeno turistico è in costante evoluzione, anche la legislazione nazionale e comunitaria possono considerarsi in costante divenire.
2019
Diritto del turismo
978-88-916-3591-4
diritto; turismo; contratto
02 Pubblicazione su volume::02a Capitolo o Articolo
I contratti del turismo organizzato / Apicella, Domenico; Capelli, Melissa; Cavaliere, Stefania; Crisci, Stefano; Leone, Carmela; Marini, Renato; Prada, Fiorenza; Rossi, Piercarlo. - (2019), pp. 175-207.
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